“Il Governo ha approvato le nuove misure sulla sicurezza stradale”.
La notizia arriva al telegiornale. Il giorno dopo, un quotidiano parla di una nuova legge; un altro precisa che si tratta di un decreto. Qualcuno si domanda se le nuove regole siano già in vigore, mentre il ministro annuncia che alcuni dettagli saranno definiti con un successivo provvedimento.
Che cosa è cambiato, esattamente? Da quando dovremo rispettare le nuove disposizioni?
Per rispondere, bisogna conoscere un po’ il funzionamento dell’ordinamento giuridico italiano. Perché una decisione del Governo, una legge del Parlamento e un regolamento ministeriale sono cose diverse. Possono tutte incidere sulla nostra vita quotidiana, ma nascono attraverso procedimenti differenti e hanno poteri e limiti differenti.
E c’è un’ulteriore complicazione: anche quando una legge è stata definitivamente approvata, non è detto che le nuove disposizioni siano già applicabili. Ebbene, siamo qui per fare chiarezza una volta per tutte.
Cominciamo da una distinzione che aiuta a mettere ordine: quella tra legge e norma.
1. Prima di tutto, che cos’è una legge?
Nel linguaggio comune chiamiamo “legge” quasi qualunque regola stabilita dalle istituzioni. Nel diritto, però, le parole hanno significati più precisi.
Una norma giuridica è una regola che appartiene all’ordinamento giuridico: può stabilire obblighi, divieti, diritti, poteri o altre conseguenze giuridiche.
Una legge, in senso formale, è invece un particolare tipo di atto, approvato da un organo legislativo attraverso un procedimento previsto dall’ordinamento.
Per esempio, l’obbligo di indossare la cintura di sicurezza è una norma. La troviamo nell’articolo 172 del Codice della strada, che è stato adottato con un decreto legislativo.
La norma, quindi, non deve necessariamente essere contenuta in un atto formalmente chiamato “legge”.
Anche un regolamento può contenere norme giuridiche.
Le norme vengono prodotte attraverso quelle che i giuristi chiamano fonti del diritto: atti o fatti ai quali l’ordinamento riconosce la capacità di produrre regole giuridiche.
È da qui che nasce la necessità di distinguere Costituzione, leggi, decreti, regolamenti e altre fonti.
Queste regole, infatti, non sono tutte sullo stesso piano.

